Art. 20
Riunione delle persone di contatto
In vigore dal 20 nov 2013
Riunione delle persone di contatto
La Commissione, su richiesta degli Stati membri o qualora lo ritenga opportuno, organizza periodicamente delle riunioni delle persone di contatto per discutere questioni sollevate con riguardo all’attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o a parti di esse, se tutti gli Stati membri e la Commissione concordano sull’opportunità di tale partecipazione.
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