Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2013
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento, ad eccezione dell’, si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro. L’ si applica alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro. 2.   Il presente regolamento non si applica a: a) navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali; b) navi di stazza lorda (GT) inferiore a 500; c) navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.
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