Art. 13 · Requisiti necessari per gli impianti di riciclaggio delle navi da inserire nell’elenco europeo

Art. 13

Requisiti necessari per gli impianti di riciclaggio delle navi da inserire nell’elenco europeo

In vigore dal 20 nov 2013
Requisiti necessari per gli impianti di riciclaggio delle navi da inserire nell’elenco europeo 1.   Per essere inserito nell’elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi soddisfa i seguenti requisiti, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, dell’OIL, della convenzione di Basilea e della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e di altri orientamenti internazionali: a) ha ottenuto dalle autorità nazionali competenti l’autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi; b) è progettato, costruito e gestito in modo sicuro e compatibile con l’ambiente; c) opera con strutture edificate; d) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare: i) i rischi per la salute dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi; e ii) gli effetti negativi sull’ambiente dovuti al riciclaggio delle navi; e) predispone un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi; f) previene gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, dimostrando inoltre di poter controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali; g) assicura che la gestione e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e compatibili con l’ambiente, garantendo tra l’altro: i) il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero processo di riciclaggio della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell’ambiente, e inoltre la manipolazione di materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo di riciclaggio della nave unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio; ii) che tutti i rifiuti generati dall’attività di riciclaggio della nave e i relativi quantitativi siano documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di riciclaggio dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in condizioni che non presentino pericoli per la salute umana e siano compatibili con l’ambiente; h) elabora e conserva un piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze; assicura alle attrezzature di risposta all’emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru, l’accesso rapido alle navi e a tutte le zone dell’impianto di riciclaggio delle navi; i) garantisce la sicurezza e la formazione dei lavoratori, anche prevedendo l’uso di attrezzature per la protezione personale nelle operazioni che lo richiedono; j) registra incidenti, infortuni e malattie professionali nonché effetti cronici e, ove richiesto dalle autorità nazionali competenti, segnala eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti cronici che causano, o possono causare, rischi per la sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per l’ambiente; k) si impegna a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. 2.   L’operatore di un impianto di riciclaggio delle navi: a) invia il piano di riciclaggio della nave, una volta approvato conformemente all’, paragrafo 3, all’armatore e all’amministrazione o ad un organismo riconosciuto da essa autorizzato; b) notifica all’amministrazione che l’impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave; c) dopo aver completato, conformemente al presente regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave, trasmette all’amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. La dichiarazione di completamento contiene una relazione relativa agli incidenti e agli infortuni che risultano nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, se del caso. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato: a) della notifica prevista al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo per garantirne la coerenza con l’appendice 6 della convenzione di Hong Kong; e b) della dichiarazione prevista al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo per garantirne la coerenza con l’appendice 7 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’ del presente regolamento.
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