Art. 10 · Durata e validità dei certificati

Art. 10

Durata e validità dei certificati

In vigore dal 20 nov 2013
Durata e validità dei certificati 1.   Fatto salvo l’, un certificato di inventario è rilasciato per un periodo stabilito dall’amministrazione, che non è superiore a cinque anni. 2.   La validità di un certificato di inventario rilasciato o convalidato a norma dell’ cessa nei seguenti casi: a) se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate in tale certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche alla struttura e alle attrezzature della nave, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO; b) se il controllo di rinnovo non è espletato entro gli intervalli indicati all’, paragrafo 5. 3.   Un certificato di idoneità al riciclaggio è rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi. 4.   La validità di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma dell’, paragrafo 9, cessa se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario. 5.   In deroga al paragrafo 3, il certificato di idoneità al riciclaggio può essere prorogato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato per un unico tragitto, da un punto a un altro, avente come destinazione l’impianto di riciclaggio delle navi.
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