Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 19 nov 2013
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.
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