Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 nov 2013
Disposizioni transitorie
Entro la data del 30 settembre 2014, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza come sostanza attiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:1150:oj#art-2