Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 nov 2013
Disposizioni transitorie Entro la data del 30 settembre 2014, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza come sostanza attiva.
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