Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 nov 2013
1.   Tutti i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto quote a titolo gratuito o il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino alla quantità assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012, qualunque sia il quantitativo superiore. 2.   Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi nei primi due commi dell’ nonies della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. 3.   Tutti i gestori di un impianto fisso con un incremento sostanziale della capacità a norma dell’articolo 20 della decisione 2011/278/UE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino al valore maggiore tra la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012, la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012 e la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. 4.   Tutti i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto quote a titolo gratuito per il periodo dal 2008 al 2012 e che svolgono attività non elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ma elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino al valore maggiore tra la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012, la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012 e la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5 % delle emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. 5.   Tutti gli operatori aerei hanno il diritto di utilizzare crediti internazionali fino a una quantità massima corrispondente all’1,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020, senza che ciò rechi pregiudizio ai diritti residui del 2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1123:oj#art-1