Art. 9 · Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

Art. 9

Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

In vigore dal 6 nov 2013
Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica L'importo necessario per finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica previsti da ogni programma POSEI per le finalità dell'attuazione del programma in questione non supera l'1 % dell'importo totale del finanziamento assegnato a ciascun programma di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.
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