Art. 8
Esenzione dai dazi d'importazione per giovani bovini maschi
In vigore dal 6 nov 2013
Esenzione dai dazi d'importazione per giovani bovini maschi
1. L'esenzione dai dazi d'importazione per giovani bovini maschi originari di paesi terzi e destinati all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare o Madera di cui ai codici NC 0102 29 05 , 0102 29 29 o 0102 29 49 si applica a condizione che gli animali importati siano ingrassati per almeno 120 giorni nelle regioni periferiche che hanno emesso il titolo d'importazione.
2. L'esenzione dai dazi di importazione è subordinata alla costituzione di una cauzione a favore dell'autorità competente dello Stato membro pari all'importo fissato per ciascun codice NC ammissibile all'allegato II.
L'ingrasso degli animali importati nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (4) della Commissione.
3. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto se viene fornita la prova alle autorità competente dello Stato membro che i giovani bovini maschi sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 180/2014 (5) e
(a)
non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione; o
(b)
sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.
La cauzione è svincolata non appena siano state fornite le prove di cui sopra.
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