Art. 6 · Diritto di utilizzare il simbolo grafico

Art. 6

Diritto di utilizzare il simbolo grafico

In vigore dal 6 nov 2013
Diritto di utilizzare il simbolo grafico 1.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall'organismo da esse abilitato a tal fine. 2.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso per ogni prodotto per il quale sono stati applicati i requisiti di cui all', secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie: (a) produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni; (b) operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione; (c) fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica. 3.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione. 4.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 viene concesso, su richiesta, agli operatori di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo che dispongono, se necessario, delle installazioni tecniche necessarie per la produzione o la fabbricazione del prodotto in questione, conformemente alla condizioni di cui all' e che si impegnano: (a) a seconda dei casi a produrre, confezionare o fabbricare prodotti che soddisfino le suddette condizioni; (b) a tenere una contabilità che consenta di seguire in modo specifico la produzione, il confezionamento o la fabbricazione del prodotto che può utilizzare il simbolo grafico; (c) a sottoporsi a tutti i controlli e tutte le verifiche chieste dalle autorità competenti. 5.   Il riconoscimento viene revocato quando l'autorità competente constati che l'operatore riconosciuto non ha rispettato le condizioni relative al prodotto o ha mancato ad uno degli obblighi derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 4. La revoca è provvisoria o definitiva secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.
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