Art. 5
Utilizzo del simbolo grafico
In vigore dal 6 nov 2013
Utilizzo del simbolo grafico
1. Il simbolo grafico previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 è utilizzato solo al fine di migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche, che rispondono alle condizioni previste dalle competenti autorità nazionali su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle suddette regioni.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.
Le competenti autorità nazionali definiscono le suddette condizioni con riferimento a disposizioni della normativa dell'Unione o, in loro mancanza, a norme internazionali oppure vengono eventualmente adottate specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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