Art. 1 · Registro degli operatori

Art. 1

Registro degli operatori

In vigore dal 6 nov 2013
Registro degli operatori 1.   I titoli d'importazione, di esenzione e di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento tenuto dalle autorità competenti (di seguito «il registro»). 2.   Qualsiasi operatore stabilito nell'Unione può chiedere l'iscrizione nel registro. Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti: (a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale; (b) essere in grado di provare che le sue attività sono svolte nella/e regione/i ultraperiferica/che in questione; (c) continuare ad essere responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni sottoscritte quando esegue un'operazione del regime di approvvigionamento sino alla vendita all'utente finale.
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