Art. 2 · Importo dell’aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione

Art. 2

Importo dell’aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione

In vigore dal 6 nov 2013
Importo dell’aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione 1.   L’importo dell’aiuto concesso ai sensi del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 per quanto riguarda l’aiuto alla commercializzazione e al trasporto di materie prime e prodotti lavorati al di fuori della regione in cui sono prodotti non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, il massimale fissato nel primo comma non supera il 13 % del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è una associazione, un’unione o una organizzazione di produttori. 2.   Per la determinazione dell’importo dell’aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di aiuto. Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco. Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto. 3.   Le condizioni per la concessione dell’aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma di sostegno approvato di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013.
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