Art. 1 · Registro degli operatori

Art. 1

Registro degli operatori

In vigore dal 6 nov 2013
Registro degli operatori 1.   I titoli di aiuto sono rilasciati esclusivamente agli operatori iscritti in un registro degli operatori che esercitano un’attività economica nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento tenuto dalle autorità competenti (di seguito, «il registro»). 2.   Qualsiasi operatore stabilito nell’Unione può chiedere l’iscrizione nel registro. Ai fini di detta iscrizione, l’operatore deve soddisfare le condizioni seguenti: (a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l’esercizio della propria attività ed avere in particolare ottemperato agli obblighi fiscali e, se del caso, agli obblighi in materia di contabilità aziendale; (b) essere in grado di provare che esercita le sue attività nelle isole minori del Mar Egeo; (c) durante l’esecuzione di un’operazione nell’ambito dei regimi di approvvigionamento gli operatori rimangono responsabili della conformità a tutte le prescrizioni accettate sino alla vendita all’utente finale.
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