Art. 3
In vigore dal 5 nov 2013
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, a norma del regolamento (UE) n. 418/2013 della Commissione, sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:
—
una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
—
una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,
attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell’India, vanno riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive del dazio antidumping.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:1106:oj#art-3