Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 nov 2013
Su richiesta del titolare, le autorità doganali di rilascio riesaminano le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo già esistenti alla data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il titolare dichiara di prevedere servizi futuri.
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