Art. 1
Giorni di pesca aggiuntivi per la Francia
In vigore dal 4 nov 2013
Giorni di pesca aggiuntivi per la Francia
1. Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera francese che detiene a bordo o utilizza sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, secondo quanto indicato nella tabella I dell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 175 giorni all’anno.
2. Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera francese che detiene a bordo o utilizza reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, come stabilito nella tabella I dell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 178 giorni all’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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