Art. 4
Procedure d’importazione dei prodotti di origine animale
In vigore dal 31 ott 2013
Procedure d’importazione dei prodotti di origine animale
Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite condizioni sanitarie armonizzate per l’importazione e comprende elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni.
Le importazioni di tali prodotti di origine animale devono essere conformi alle condizioni sanitarie per l’importazione dello Stato membro destinatario.
Storico versioni
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