Art. 2 · Fornitura diretta di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi

Art. 2

Fornitura diretta di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi

In vigore dal 31 ott 2013
Fornitura diretta di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi In deroga all’, paragrafo 3, lettera d) e fatto salvo l’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
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