Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 ott 2013
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti già commercializzati anteriormente al 1o gennaio 2014 in conformità alle disposizioni applicabili a tale data.
2. L’onere della prova della data di commercializzazione dei prodotti incombe all’operatore del settore alimentare.
Storico versioni
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