Art. 5 · Specifiche tecniche relative alla sicurezza funzionale e alle procedure di prova

Art. 5

Specifiche tecniche relative alla sicurezza funzionale e alle procedure di prova

In vigore dal 24 ott 2013
Specifiche tecniche relative alla sicurezza funzionale e alle procedure di prova 1.   Le procedure di prova finalizzate alla sicurezza funzionale devono essere effettuate in conformità ai requisiti di prova previsti dal presente regolamento. 2.   Le procedure di prova devono essere svolte o certificate dall’autorità di omologazione o dal servizio tecnico se autorizzato dall’autorità di omologazione,. 3.   I metodi di misurazione e i risultati delle prove vanno notificati all’autorità di omologazione nella forma di una relazione di prova di cui all’articolo 72, lettera g) del regolamento (UE) n. 168/2013.
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