Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2013
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato: 1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea»; 2) al capo I, il titolo è sostituito dal seguente: «ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELL’UNIONE»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le necessità della politica agricola comune, è istituita una rete d’informazione contabile agricola dell’Unione (“RICA” o “rete d’informazione”) per la raccolta di informazioni contabili agricole.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I dati ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell’Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito web.»; 4) l’ è così modificato: a) alla lettera a), il termine «capo-azienda» è sostituito dal termine «agricoltore»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «-b)   “azienda”: un’unità tecnico-economica, in conformità dell’uso generale nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione; b)   “classe di aziende”: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole;» c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d)   “circoscrizione della rete d’informazione contabile agricola” o “circoscrizione RICA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili (un elenco di tali circoscrizioni figura nell’allegato I);» d) è aggiunta la lettera seguente: «f)   “produzione standard”: il valore normale della produzione lorda.»; 5) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RICA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro.»; 6) al capo II, il titolo è sostituito dal seguente: «DATI PER LA RILEVAZIONE DEI REDDITI E PER L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE»; 7) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Il presente capo si applica alla raccolta di dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi e a un’analisi della situazione economica delle aziende agricole. Tali dati sono raccolti mediante indagini regolari e speciali.»; 8) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il campo d’osservazione di cui all’, paragrafo 2, comprende le aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore a una soglia espressa in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia unionale relativa alle aziende agricole di cui all’articolo 5 ter. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione adotta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RICA, rappresentative del campo d’osservazione.»; c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 9) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis 1.   Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo d’osservazione. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili: — siano stabiliti in base ai dati statistici più recenti, — siano presentati secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole, e — precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse. 2.   In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2. 3.   Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RICA può discostarsi dal numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2 del 20 % al massimo in più o in meno, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano e aggiornano modelli e metodi relativi alla forma e al contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2. Articolo 5 ter 1.   Le aziende agricole sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole (“tipologia”), in funzione del tipo di attività imprenditoriale, della dimensione economica e dell’importanza di altre attività lucrative direttamente collegate alle aziende stesse. La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RICA. 2.   L’orientamento tecnico-economico di un’azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell’azienda rispetto alla sua produzione standard totale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard. 3.   Le aziende sono suddivise in un numero limitato di classi di orientamento tecnico-economico. Sono specificate le classi di orientamento tecnico-economico generali. A seconda del livello di precisione richiesto le classi di orientamento tecnico-economico generali sono suddivise in classi principali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali. È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali. 4.   La dimensione economica dell’azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale. 5.   L’importanza delle attività lucrative direttamente collegate all’azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione dell’azienda. 6.   Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall’organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 7 o dall’organo a cui tale funzione è stata delegata. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: — i metodi per il calcolo di classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui al paragrafo 3 e per assegnare l’azienda a una classe di orientamento tecnico-economico principale, — il metodo per il calcolo della dimensione economica dell’azienda, — le classi di dimensioni economiche delle aziende di cui al paragrafo 1, — i metodi per il calcolo della produzione dell’azienda e per la stima della percentuale delle altre attività lucrative in tale produzione ai fini del paragrafo 5, — il metodo per il calcolo atto a determinare le produzioni standard di ogni attività caratteristica di cui al paragrafo 2, le procedure di raccolta dei dati corrispondenti e i mezzi e i termini per la trasmissione delle produzioni standard alla Commissione, in conformità del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»; 10) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.»; b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni RICA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni, un comitato regionale per la rete d’informazione (“comitato regionale”).»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»; 11) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di: a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo; b) redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione; c) elaborare: i) l’elenco delle aziende contabili; ii) se del caso, l’elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo; d) riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili; e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate; f) inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti; g) trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili e inoltrare alla Commissione le relative risposte. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»; 12) all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni contabili che permettono di: — caratterizzare l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione, — valutare il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti, — procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite. 3.   I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda agricola e a un singolo esercizio contabile di dodici mesi consecutivi e riguardano esclusivamente tale azienda agricola. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono ad attività extra-aziendali dell’agricoltore o della sua famiglia, a pensioni, eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda agricola, imposte personali o assicurazioni private. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati. Per assicurare la comparabilità dei dati contabili raccolti mediante le schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda aziendale, i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»; 13) gli articoli da 9 a 15 e l’articolo 18 sono soppressi; 14) l’articolo 19 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le retribuzioni forfetarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2. Se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RICA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite per la circoscrizione RICA o per lo Stato membro interessato, è applicata una retribuzione pari all’80 % della retribuzione forfetaria per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RICA o Stato membro interessato.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio generale dell’Unione.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative alla retribuzione forfetaria di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»; 15) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 19 bis 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 19 ter 1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato della rete d’informazione contabile agricola”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*1). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;" 16) il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente: «Elenco delle circoscrizioni RICA di cui all’, lettera d)».
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