Art. 9 · Quadro situazionale nazionale

Art. 9

Quadro situazionale nazionale

In vigore dal 22 ott 2013
Quadro situazionale nazionale 1.   Il centro nazionale di coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per fornire informazioni efficaci, esatte e tempestive a tutte le autorità responsabili a livello nazionale del controllo e, in particolare, della sorveglianza delle frontiere esterne. 2.   Il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti: a) sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, in conformità del diritto nazionale; b) sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne; c) pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio; d) centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo; e) altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti, inclusi ufficiali di collegamento, centri operativi e punti di contatto; f) Agenzia; g) centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri; h) autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'; i) sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche; j) altre organizzazioni europee e internazionali competenti; k) altre fonti. 3.   Il livello «eventi» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli: a) sottolivello sull'attraversamento non autorizzato delle frontiere, ivi incluse le informazioni, disponibili presso il centro nazionale di coordinamento, sugli episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti; b) sottolivello «reati di criminalità transfrontaliera»; c) sottolivello «situazioni di crisi»; d) sottolivello «altri eventi», contenente informazioni su veicoli, imbarcazioni e altri mezzi e persone non identificati e sospetti presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato, lungo le stesse o in loro prossimità, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne. 4.   Il centro nazionale di coordinamento attribuisce un unico livello di impatto indicativo, «basso», «medio» o «alto», a ogni episodio registrato nel livello «eventi» del quadro situazionale nazionale. Tutti gli episodi sono comunicati all'Agenzia. 5.   Il livello «operazioni» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli: a) sottolivello «mezzi propri, inclusi mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto e aree operative», che contiene informazioni sulla posizione, lo stato e il tipo dei mezzi propri e sulle autorità coinvolte. Per quanto riguarda i mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto, il centro nazionale di coordinamento può decidere, su richiesta dell'autorità nazionale responsabile di tali mezzi, di restringere l'accesso alle informazioni in base al principio della necessità di sapere; b) sottolivello «informazioni ambientali», che contiene o permette di accedere a informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne dello Stato membro interessato. 6.   Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 7.   Il livello «analisi» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli: a) sottolivello «informazioni», contenente le principali evoluzioni e gli indicatori che sono rilevanti ai fini del presente regolamento. b) sottolivello «prodotti analitici», che include relazioni analitiche, tendenze della valutazione dei rischi, osservazioni regionali e note informative che sono rilevanti ai fini del presente regolamento; c) sottolivello «intelligence», contenente informazioni analizzate che sono rilevanti ai fini del presente regolamento e, in particolare, per l'attribuzione dei livelli di impatto alle sezioni di frontiere esterne, d) sottolivello «immagini e geodati», che include immagini di riferimento, mappe di contesto, validità delle informazioni analizzate e analisi dei cambiamenti (immagini di osservazione della terra) nonché rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e mappe di permeabilità delle frontiere esterne. 8.   Le informazioni contenute nel livello «analisi» e le informazioni ambientali del livello «operazioni» del quadro situazionale nazionale possono basarsi sui dati forniti dal quadro situazionale europeo e dal quadro comune di intelligence pre-frontaliera. 9.   I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda: a) episodi e altri eventi significativi contenuti nel livello «eventi»; b) relazioni tattiche di analisi dei rischi, contenute nel livello «analisi». 10.   I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini possono comunicarsi direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda le posizioni, lo stato e il tipo di mezzi propri che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine contenute nel livello «operazioni».
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