Art. 5
Centro nazionale di coordinamento
In vigore dal 22 ott 2013
Centro nazionale di coordinamento
1. Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Ogni Stato membro comunica l'istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.
2. Fatto salvo l' e nell'ambito della struttura di EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.
3. Il centro nazionale di coordinamento:
a)
provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;
b)
provvede allo scambio tempestivo di informazioni, a livello nazionale, con le autorità responsabili della ricerca e salvataggio, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione;
c)
contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;
d)
istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell';
e)
assiste la pianificazione e l'attuazione delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera;
f)
coordina il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, in conformità del diritto nazionale;
g)
contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera ai fini del presente regolamento;
h)
coordina le misure operative con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli Stati membri.
4. Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Storico versioni
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