Art. 23 · Modifiche del regolamento (CE) n. 2007/2004

Art. 23

Modifiche del regolamento (CE) n. 2007/2004

In vigore dal 22 ott 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 2007/2004 Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (*1)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).»;" 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 quater bis Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013, che si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis del presente regolamento. In particolare, il trattamento di tali dati rispetta i principi di necessità e proporzionalità e sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di tali dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi.».
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