Art. 22 · Monitoraggio e valutazione

Art. 22

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 22 ott 2013
Monitoraggio e valutazione 1.   Ai fini del presente regolamento l'Agenzia e gli Stati membri garantiscono che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia adeguate conoscenza situazionale e capacità di reazione alle frontiere esterne, e il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il principio di non respingimento. 2.   Entro il 1o dicembre 2015, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di EUROSUR. 3.   Entro 1o dicembre 2016, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale di EUROSUR. Tale valutazione comprende un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, della persistenza della validità delle motivazioni di base, dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e da parte dell'Agenzia, del rispetto dei diritti fondamentali e dell'impatto sugli stessi. Contiene inoltre una valutazione costi-benefici. La valutazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 2. L'Agenzia fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione di cui al paragrafo 3.
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