Art. 20
Cooperazione con i paesi terzi vicini
In vigore dal 22 ott 2013
Cooperazione con i paesi terzi vicini
1. Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono scambiare informazioni e cooperare con uno o più paesi terzi vicini. Tale scambio di informazioni e tale cooperazione avvengono sulla base di accordi bilaterali o multilaterali o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con i paesi terzi vicini.
2. Prima che sia concluso un accordo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione, la quale verifica che le disposizioni che sono pertinenti per EUROSUR siano conformi al presente regolamento. Una volta concluso, gli Stati membri interessati notificano l’accordo alla Commissione, che ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Agenzia.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono conformi al pertinente diritto dell'Unione e internazionale sui diritti fondamentali e sulla protezione internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, in particolare il principio di non respingimento.
4. Lo scambio di dati personali con paesi terzi nel quadro di EUROSUR è rigorosamente limitato a quanto assolutamente necessario ai fini del presente regolamento. È effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, della decisione quadro 2008/977/GAI e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.
5. È vietato ogni scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 che fornisca a un paese terzo informazioni che potrebbero essere utilizzate da un paese terzo per identificare persone o gruppi di persone la cui richiesta di accesso alla protezione internazionale è in fase d'esame o che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.
6. Lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 è conforme alle condizioni degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con paesi terzi vicini.
7. Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 1 non sono condivise con un paese terzo nell'ambito di tale accordo senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con il paese terzo interessato vincola gli Stati membri e l'Agenzia.
8. Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo ad altri paesi terzi o a parti terze.
9. Qualsiasi scambio con paesi terzi di informazioni acquisite mediante l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza è soggetto al diritto e alle regole che disciplinano tali strumenti e alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE, del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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