Art. 19 · Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

Art. 19

Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

In vigore dal 22 ott 2013
Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito 1.   Ai fini del presente regolamento lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito possono avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda o il Regno Unito rispettivamente e uno o più Stati membri vicini o attraverso reti regionali basate su tali accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con le omologhe autorità dell'Irlanda e del Regno Unito nel quadro di EUROSUR. Tali accordi, una volta conclusi, sono notificati alla Commissione. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono limitati agli scambi di informazioni tra il centro nazionale di coordinamento di uno Stato membro e la corrispondente autorità dell'Irlanda o del Regno Unito relativi a: a) informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale di uno Stato membro nella misura in cui sono trasmesse all'Agenzia ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera; b) informazioni raccolte dall'Irlanda e dal Regno Unito che siano utili ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera; c) informazioni di cui all', paragrafo 9. 3.   Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 1 non sono condivise con l'Irlanda o il Regno Unito senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di scambiare tali informazioni con l'Irlanda o il Regno Unito vincola gli Stati membri e l'Agenzia. 4.   Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo a paesi terzi o a parti terze. 5.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni sui costi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito all'attuazione degli accordi stessi.
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