Art. 17
Assegnazione di compiti ad altre autorità degli Stati membri
In vigore dal 22 ott 2013
Assegnazione di compiti ad altre autorità degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di adottare decisioni operative, di assicurare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza, nonché i compiti e le competenze di cui all', paragrafo 3, lettere c), e) e f).
2. La decisione degli Stati membri di ripartire i compiti in conformità del paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.
3. In casi prestabiliti, determinati a livello nazionale, il centro nazionale di coordinamento può autorizzare un'autorità di cui al paragrafo 1 a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che tale autorità informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.
Storico versioni
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