Art. 12
Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza
In vigore dal 22 ott 2013
Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza
1. L'Agenzia coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento e a sé medesima informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.
2. L'Agenzia fornisce a un centro nazionale di coordinamento, su sua richiesta, informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite:
a)
monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;
b)
localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;
c)
monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;
d)
valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alla frontiera esterna terrestre, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;
e)
monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione clandestina o della criminalità transfrontaliera.
3. L'Agenzia fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 combinando e analizzando dati che possono essere raccolti dai sistemi, dai sensori e dalle piattaforme seguenti:
a)
sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;
b)
immagini satellitari;
c)
sensori montati su qualsiasi veicolo, imbarcazione o altro mezzo.
4. L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego.
5. L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 al fine di raccogliere informazioni utili per il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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