Art. 1 · Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

Art. 1

Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

In vigore dal 22 ott 2013
Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato: 1) al titolo II è aggiunto il capo seguente: « CAPO IV bis Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne Articolo 19 bis Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia 1.   Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (*1), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni: a) avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004; b) presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2. 2.   La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 1, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate. Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio. 3.   Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 26 del presente regolamento. (*1)   GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.»;" 2) gli articoli da 23 a 27 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 23 Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. 2.   Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 24, 25 e 26. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, 25 o 26, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 23 bis e 26 bis, rispettivamente. 3.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis e secondo la procedura di cui all'articolo 24, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni. 4.   La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 26, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo. Articolo 23 bis Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 25, paragrafo 1, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) il probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata; b) l’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Articolo 24 Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 1.   Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni: a) i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico o sicurezza interna; b) l’estensione del ripristino proposto, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera; c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati; d) la data e la durata del ripristino previsto; e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri. Una notifica ai sensi del primo comma può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri. Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati. 2.   L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo. 3.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione. 4.   A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutre preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o se ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni fra cui, se necessario, riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. 6.   La consultazione di cui al paragrafo 5 ha luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera. Articolo 25 Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata 1.   Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni. 2.   Qualora decida di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, compresi i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri. 3.   Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi. In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri. 4.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a due mesi. 5.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo. Articolo 26 Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne 1.   In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 19 bis, e nella misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano. 2.   Il Consiglio, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, raccomanda a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne, di decidere di ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e). Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo. Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione. 3.   Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la Commissione per iscritto dei propri motivi. In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne. 4.   Per motivi di urgenza debitamente giustificati e connessi a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare le eventuali raccomandazioni necessarie mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi della procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3. Entro quattordici giorni dall'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità del paragrafo 2. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 23, 24 e 25. Articolo 26 bis Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne 1.   Allorché il Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni: a) la disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (*3), e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne; b) l’impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne; c) l’impatto probabile del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. 2.   Prima di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, la Commissione può: a) chiedere agli Stati membri, all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni; b) effettuare visite in loco, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione. Articolo 27 Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 19 bis e degli articoli da 23 a 26 bis. (*2)   GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11." (*3)   GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»;" 3) gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 29 Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo di frontiera alle frontiere interne presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, la valutazione iniziale e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 23 bis, 25 e 26 bis, il funzionamento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, l'impatto risultante sulla libera circolazione delle persone, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex-post della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera. La Commissione può esprimere un parere su detta valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o in parti delle stesse. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento. Articolo 30 Informazione del pubblico La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.»; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 33 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*4). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5. (*4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;" 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 37 bis Meccanismo di valutazione 1.   Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato sull'Unione europea e fatte salve le disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante un meccanismo di valutazione. 2.   Le norme applicabili al meccanismo di valutazione sono definite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Conformemente a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento e la Commissione deve coordinare la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque anni da una piccola squadra composta di rappresentanti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Le valutazioni possono consistere in visite in loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne. In base a tale meccanismo di valutazione, la Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione. 3.   In caso di eventuali carenze, raccomandazioni sui provvedimenti correttivi possono essere indirizzate agli Stati membri. Qualora una relazione di valutazione adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 19 bis e 26 del presente regolamento. 4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti classificati. 5.   Il Parlamento europeo è informato immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le norme di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013.»
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