Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2013
Il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica del provvedimento antidumping in vigore in forma estesa.
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