Art. 10 · Misure di transizione

Art. 10

Misure di transizione

In vigore dal 22 ott 2013
Misure di transizione Le giacenze esistenti prodotte ed etichettate prima del 12 novembre 2013 in conformità alla normativa applicabile prima del 12 novembre 2013 possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al loro esaurimento.
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