Art. 5 · Deroghe

Art. 5

Deroghe

In vigore dal 18 ott 2013
Deroghe 1.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati nell’ nei seguenti casi: a) per i prestiti ceduti da IFM dell’area dell’euro e disaggregati per scadenza, settore e residenza del debitore, e laddove le IFM continuano a gestire i prestiti cartolarizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN possono concedere alle SV deroghe dalla segnalazione dei dati relativi a tali prestiti. Il regolamento (UE) n. 1071/2013 disciplina la segnalazione di tali dati; b) le BCN possono esentare le SV da tutti gli obblighi di segnalazione previsti nell’allegato 1, eccetto dall’obbligo di segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre sulle attività complessive, a condizione che le SV che contribuiscono alle attività trimestrali aggregate rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività delle SV in termini di consistenze in essere, in ogni Stato membro dell’area dell’euro. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno; c) nei limiti in cui i dati di cui all’ possono essere ricavati, in conformità ai requisiti statistici minimi come specificati nell’allegato III, da altre fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali e fatte salve le lettere a) e b), le BCN possono, dopo aver consultato la BCE, esentare pienamente o parzialmente i soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’allegato I. 2.   Le SV hanno la facoltà, con il previo assenso della BCN competente, di rinunciare alle deroghe di cui al paragrafo 1 e di ottemperare invece in pieno agli obblighi di segnalazione di cui all’. 3.   Le SV che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera c), forniscono i propri rendiconti finanziari annuali alla BCN competente, se questa informazione non è disponibile da fonti pubbliche, entro sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, o al più presto da quel momento, in conformità alle consuetudini giuridiche nazionali applicabili dove la SV è residente. La BCN competente effettua la notifica a quelle SV che siano soggette a tale obbligo di segnalazione. 4.   La BCN competente revoca la deroga stabilita dal paragrafo 1, lettera c), se dati di qualità conforme ai requisiti statistici minimi indicati nel presente regolamento non sono stati resi disponibili in tempo alla BCN competente per tre periodi di segnalazione consecutivi, indipendentemente da qualsiasi errore attribuibile alla SV coinvolta. Le SV iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’, non più tardi di tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato ai soggetti segnalanti che la deroga è stata revocata. 5.   Fatto salvo il paragrafo 3, al fine di rispettare gli obblighi contenuti nel presente regolamento, le BCN possono sottoporre ad obblighi di segnalazione ad hoc le SV che hanno ottenuto deroghe ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Le SV segnalano l’informazione richiesta ad hoc entro i 15 giorni lavorativi seguenti la richiesta fatta dalla BCN competente.
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