Art. 3 · Elenco delle SV a fini statistici

Art. 3

Elenco delle SV a fini statistici

In vigore dal 18 ott 2013
Elenco delle SV a fini statistici 1.   Il Comitato esecutivo redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle SV che costituiscono operatori soggetti agli obblighi di segnalazione che ricadono nel presente regolamento. Le SV forniscono alle BCN i dati che le BCN richiedono secondo le modalità stabilite dall’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie e delle istituzioni e dei mercati finanziari (8). Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e gli aggiornamenti dello stesso disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea. 2.   La SV informa la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività indipendentemente dal fatto che essa si attenda di essere soggetta a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. 3.   Se la versione elettronica disponibile più recente dell’elenco di cui al paragrafo 1 non è corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione purché l’obbligo previsto nel paragrafo 2 sia stato rispettato e il soggetto abbia fatto affidamento, in buona fede, nell’elenco errato.
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