Art. 6 · Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

Art. 6

Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

In vigore dal 18 ott 2013
Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione 1.   I soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della BCN competente, per le informazioni fornite su base aggregata come precisato all’allegato I. 2.   Come precisato nell’allegato I, le BCN possono effettuare un calcolo approssimativo delle operazioni in titoli in base ai dati raccolti titolo per titolo oppure raccogliere direttamente informazioni sulle operazioni titolo per titolo. 3.   Ulteriori requisiti e indicazioni concernenti la raccolta degli aggiustamenti e delle operazioni da rivalutazione figurano all’allegato III.
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