Art. 5
Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili
In vigore dal 18 ott 2013
Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili
1. I soggetti segnalanti, in conformità agli allegati I e II, forniscono:
a)
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione;
b)
su base mensile, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione, con la segnalazione separata di nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni di FI durante il mese di riferimento.
2. Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.
Storico versioni
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