Art. 5 · Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili

Art. 5

Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili

In vigore dal 18 ott 2013
Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili 1.   I soggetti segnalanti, in conformità agli allegati I e II, forniscono: a) su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione; b) su base mensile, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione, con la segnalazione separata di nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni di FI durante il mese di riferimento. 2.   Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.
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