Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 ott 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1) per «fondo di investimento (FI)» si intende un organismo di investimento collettivo che: a) investe in attività finanziarie e/o non finanziarie, ai sensi dell’allegato II, nella misura in cui abbia per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico; e b) è costituito conformemente al diritto dell’Unione o a quello nazionale assumendo: i) forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione; ii) forma di «trust», come «unit trust»; iii) forma societaria, come società di investimento; oppure iv) ogni altra analoga tipologia o forma giuridica. La definizione comprende: a) gli organismi le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo dalle attività dell’organismo; b) gli organismi che hanno un numero fisso di quote emesse e i cui azionisti devono acquistare o vendere le quote esistenti quando accedono o abbandonano il fondo. La definizione non comprende: a) fondi pensione come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2103 (sottosettore S.129); b) fondi comuni monetari (di seguito «FCM»), come definiti nell’allegato I del regolamento 1071(UE) n. /2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4). Ai fini della definizione di FI, il termine «pubblico» comprende gli investitori professionali e istituzionali e i piccoli investitori; 2) per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98; 3) per «residente» si intende residente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto; 4) per «istituzione finanziaria monetaria (IFM)» si intende una istituzione finanziaria monetaria come definita dall’articolo 10711 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/33); 5) per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensioni, come definiti dal SEC 2010 (sottosettore S.125); 6) per «quote/partecipazioni di FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare; 7) per «quote/partecipazioni di FI al portatore» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, non contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, o che contengono una registrazione che, tuttavia, non reca informazioni sulla residenza e sul settore del titolare; 8) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il FI risiede; 9) per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli.
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