Art. 1 · Modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009

Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009

In vigore dal 15 ott 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 Il capo III del regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue: 1. La sezione 2 è modificata come segue: a) all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «3.   Le domande di titoli sono subordinate alla costituzione di una cauzione di 3 EUR/100 kg.»; b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 26 Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7, 9 e 10.» 2. La sezione 3 è sostituita dal seguente testo: « SEZIONE 3 Esportazioni verso la Repubblica dominicana Articolo 27 1.   Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sono subordinate alla presentazione, presso le autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione. 2.   Le domande di titoli di esportazione (“domande di titoli”) possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 . I prodotti devono essere interamente ottenuti nell’Unione. Il richiedente fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati sulla contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati. Articolo 28 1.   Il contingente di cui all’articolo 27, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio. Tale contingente è diviso in due quote: a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori dell’Unione che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, nella Repubblica dominicana nel corso di almeno uno dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande di titoli; b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare, nel corso degli ultimi dodici mesi, un’attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata. La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. 2.   Le domande di titoli devono riferirsi almeno a 20 tonnellate e riguardano al massimo, per ciascun richiedente: a) i rispettivi quantitativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 1; b) il quantitativo rimanente totale delle due quote del contingente di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 2. Le domande di titoli relativi al quantitativo rimanente totale di cui al primo comma, lettera b), possono essere presentate dagli esportatori di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), oppure dai richiedenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b). Le domande di titoli per quantitativi che superano i limiti di cui al primo comma, lettere a) e b) sono respinte. 3.   Pena l’irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo per periodo di presentazione delle domande di cui all’articolo 29 per ciascun codice della nomenclatura combinata. Ogni richiedente deve presentare tutte le domande contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro. Le domande di titoli di esportazione sono ricevibili soltanto se il richiedente, al momento della presentazione: a) costituisce una cauzione di 3 EUR/100 kg; b) per la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all’articolo 29 e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. A tal fine, si considera esportatore l’operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente; c) per la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni ivi previste. Articolo 29 Le domande di titoli sono presentate dal 20 al 30 maggio di ogni anno per le esportazioni effettuate durante l’anno contingentale compreso fra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. Se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1, un quantitativo è ancora disponibile, le domande di titoli sono presentate dal 1o al 10 novembre di ogni anno per le esportazioni effettuate durante il periodo restante dell’anno contingentale in corso. Articolo 30 La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 7, la dicitura “Repubblica dominicana — DO”; b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo cui si riferiscono la domanda o il titolo; c) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato III. I titoli rilasciati conformemente alla presente sezione obbligano ad esportare verso la Repubblica dominicana. Articolo 31 1.   Per quanto riguarda le domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 6 giugno di ogni anno, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande. 2.   La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce i coefficienti di attribuzione per ogni parte della quota. Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore. 3.   Se, per almeno una delle due quote le domande di titoli sono presentate per quantitativi inferiori a quelli di cui all’articolo 28, paragrafo 1, la Commissione include nella sua decisione di cui al paragrafo 2 il quantitativo restante totale per il quale le domande di titoli possono essere presentate nel corso del periodo di cui all’articolo 29, secondo paragrafo. Per quanto riguarda le domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 17 novembre di ogni anno, per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande. La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce un coefficiente di attribuzione. Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore. Se i quantitativi richiesti conformemente al primo comma non raggiungono il quantitativo restante totale, la Commissione, in virtù della decisione di cui al terzo comma, assegna il quantitativo rimanente in proporzione ai quantitativi richiesti. I richiedenti devono comunicare all’autorità competente se accettano il quantitativo supplementare entro una settimana a decorrere dal giorno della pubblicazione della decisione della Commissione, di cui al terzo comma. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro il 31 dicembre, il quantitativo supplementare che è stato accettato. 4.   Prima dell’invio delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 ed al paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri verificano che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28. 5.   Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, terzo comma. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate. Articolo 32 1.   I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 30 giugno e, eventualmente, entro il 31 dicembre, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, rispettivamente. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state prese in considerazione per i quantitativi comunicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma. Se si constata che le informazioni comunicate da un operatore a cui è stato rilasciato un titolo di esportazione non sono corrette, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata. 2.   Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 30 giugno dell’anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo. Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, il titolo di esportazione è valido altresì per tutti i prodotti dei codici di cui all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 luglio e, eventualmente, entro il 15 gennaio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata. 4.   La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei seguenti casi: a) dietro presentazione della prova di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione la Repubblica dominicana; b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo. Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate. 5.   In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli non sono trasferibili. 6.   Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due quote del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura combinata: a) il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati oppure sono stati annullati titoli; b) il quantitativo esportato. Articolo 33 1.   Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7, 9 e 10. 2.   Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento si trasmettono conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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