Art. 9 · Poteri di vigilanza e di indagine

Art. 9

Poteri di vigilanza e di indagine

In vigore dal 15 ott 2013
Poteri di vigilanza e di indagine 1.   Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dall’, paragrafo 1, dall’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell’Unione. Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo. Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all’esercizio di detti poteri. 2.   La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma. Nell’esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, riguardo agli enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro la BCE esercita i suoi poteri conformemente all’.
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