Art. 32
Riesame
In vigore dal 15 ott 2013
Riesame
Entro il 31 dicembre 2015 e, in seguito, ogni tre anni la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell’impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta tra l’altro:
a)
il funzionamento dell’MVU nell’ambito del SEVIF e l’impatto delle attività di vigilanza della BCE sugli interessi dell’Unione nel suo complesso e sulla coerenza e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari, incluso l’eventuale impatto sulle strutture dei sistemi bancari nazionali nell’Unione, e in ordine all’efficacia delle disposizioni in materia di cooperazione e scambio d’informazioni tra l’MVU e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti;
b)
la suddivisione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU, l’efficacia delle modalità organizzative pratiche adottate dalla BCE e l’impatto dell’MVU sul funzionamento dei restanti collegi di vigilanza;
c)
l’efficacia dei poteri di vigilanza e sanzionatori della BCE e l’adeguatezza dell’attribuzione alla BCE di ulteriori poteri sanzionatori, anche in relazione a soggetti diversi da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista;
d)
l’adeguatezza delle disposizioni stabilite rispettivamente per i compiti e gli strumenti macroprudenziali di cui all’ e per la concessione e la revoca delle autorizzazioni di cui all’;
e)
l’efficacia delle disposizioni sull’indipendenza e sulla responsabilità;
f)
l’interazione tra la BCE e l’ABE;
g)
l’adeguatezza delle modalità di governo societario, comprese la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza e le relazioni di questo con il consiglio direttivo, nonché la collaborazione nell’ambito del consiglio di vigilanza tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro e gli altri Stati membri partecipanti all’MVU;
h)
l’interazione tra la BCE e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell’MVU su tali Stati membri;
i)
l’efficacia dei meccanismi di ricorso avverso le decisioni della BCE;
j)
l’efficacia in termini di costi dell’MVU;
k)
il possibile impatto dell’applicazione dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 7, e dell’, paragrafo 8, sul funzionamento e l’integrità dell’MVU;
l)
l’efficacia della separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria in seno alla BCE e della separazione delle risorse finanziarie assegnate ai compiti di vigilanza dal bilancio della BCE, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni giuridiche anche a livello di diritto primario;
m)
gli effetti di bilancio che le decisioni di vigilanza prese dall’MVU hanno sugli Stati membri partecipanti e l’impatto degli eventuali sviluppi in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi;
n)
le possibilità di ulteriore sviluppo dell’MVU, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni, anche a livello di diritto primario, e considerando se non sia venuta meno nel presente regolamento la logica sottesa alle disposizioni istituzionali, inclusa la possibilità di allineare completamente i diritti e gli obblighi degli Stati membri la cui moneta è l’euro e degli altri Stati membri partecipanti.
La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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