Art. 31
Personale e scambio di personale
In vigore dal 15 ott 2013
Personale e scambio di personale
1. La BCE stabilisce, insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.
2. La BCE può in caso disporre che i gruppi di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.
3. La BCE istituisce e mantiene procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interessi derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del consiglio di vigilanza e di membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, e provvede ad opportune informative, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili.
Tali procedure fanno salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose. Per i membri del consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure sono istituite ed attuate in cooperazione con tali autorità, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.
Per i membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, dette procedure determinano le categorie di posti a cui la valutazione in questione si applica, nonché i periodi che sono proporzionati alle funzioni di tali membri del personale nelle attività di vigilanza durante il loro impiego presso la BCE.
4. Le procedure di cui al paragrafo 3 prevedono che la BCE valuti se sussistono obiezioni a che i membri del consiglio di vigilanza accettino un’occupazione remunerata presso enti del settore privato per i quali la BCE ha responsabilità in materia di vigilanza, dopo la cessazione dal servizio.
Le procedure di cui al paragrafo 3 si applicano di norma nei due anni successivi alla cessazione dal servizio dei membri del consiglio di vigilanza e possono essere adeguate, in base ad una debita motivazione, in proporzione alle funzioni svolte durante il mandato e alla durata dello stesso.
5. La relazione annuale della BCE a norma dell’ comprende informazioni particolareggiate, tra cui dati statistici sull’applicazione delle procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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