Art. 30
Contributi per le attività di vigilanza
In vigore dal 15 ott 2013
Contributi per le attività di vigilanza
1. La BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. I contributi coprono le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti attribuitile dagli articoli da 4 a 6 del presente regolamento. L’importo di tali contributi non supera le spese relative ai compiti in questione.
2. L’importo del contributo imposto all’ente creditizio o alla succursale è calcolato, conformemente alle modalità stabilite, e pubblicato preventivamente dalla BCE.
Prima di stabilire tali modalità, la BCE effettua consultazioni pubbliche aperte e analizza i relativi costi e benefici potenziali, pubblicando i risultati di entrambi.
3. I contributi sono calcolati al massimo livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti e sono basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell’ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.
La base di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per un dato anno civile è la spesa relativa alla vigilanza degli enti creditizi e delle succursali nell’anno in questione. La BCE può chiedere pagamenti anticipati del contributo annuale per le attività di vigilanza, basati su stime ragionevoli. La BCE comunica con l’autorità nazionale competente prima di decidere in merito al livello definitivo del contributo così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali in questione. La BCE comunica agli enti creditizi e alle succursali la base di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza.
4. La BCE riferisce conformemente all’.
5. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento di contributi conformemente al diritto nazionale e nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di vigilanza alla BCE, o relativamente ai costi di cooperazione con la BCE e di assistenza a questa fornita e allorché agiscono su istruzioni della stessa, conformemente al pertinente diritto dell’Unione e fatte salve le modalità adottate per l’attuazione del presente regolamento, in particolare degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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