Art. 3 · Cooperazione

Art. 3

Cooperazione

In vigore dal 15 ott 2013
Cooperazione 1.   La BCE coopera strettamente con l’ABE, con l’AESFEM, con l’AEAP e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nonché con le altre autorità che fanno parte del SEVIF che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell’Unione. Laddove necessario, la BCE stipula memorandum d’intesa con le autorità competenti degli Stati membri aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari. Tali memorandum sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. 2.   Ai fini del presente regolamento la BCE partecipa al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE alle condizioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   La BCE assolve i suoi compiti nel rispetto del presente regolamento facendo salvi le competenze e i compiti dell’ABE, dell’AESFEM, dell’AEAP e del CERS. 4.   La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione. 5.   Fatti salvi gli , la BCE coopera strettamente con qualsiasi meccanismo di assistenza finanziaria pubblica, inclusi il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il MES, in particolare se tale meccanismo ha concesso o probabilmente concederà assistenza finanziaria diretta o indiretta a un ente creditizio soggetto all’. 6.   La BCE e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono un memorandum d’intesa che descrive in termini generali come intendono cooperare nell’assolvimento dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione in relazione agli enti finanziari di cui all’. Il memorandum è riesaminato periodicamente. Fatto salvo il primo comma, la BCE conclude un memorandum d’intesa con l’autorità competente dei singoli Stati membri non partecipanti che siano Stati membri d’origine di almeno un ente di importanza sistemica a livello mondiale, come definito dal diritto dell’Unione. Ciascun memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l’adeguato trattamento delle informazioni riservate.
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