Art. 27
Segreto professionale e scambio di informazioni
In vigore dal 15 ott 2013
Segreto professionale e scambio di informazioni
1. I membri del consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto all’articolo 37 dello statuto del SEBC e della BCE e nei pertinenti atti del diritto dell’Unione.
La BCE garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all’assolvimento di incarichi di vigilanza siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale
2. Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell’Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell’Unione nei casi in cui il pertinente diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.
Storico versioni
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