Art. 26
Consiglio di vigilanza
In vigore dal 15 ott 2013
Consiglio di vigilanza
1. È incaricato della pianificazione e dell’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente e un vicepresidente, nominati conformemente al paragrafo 3, e quattro rappresentanti della BCE, nominati conformemente al paragrafo 5, e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante («consiglio di vigilanza»). Tutti i membri del consiglio di vigilanza agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.
Qualora l’autorità competente non sia una banca centrale, il membro del consiglio di vigilanza di cui al presente paragrafo può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Ai fini della procedura di voto di cui al paragrafo 6, i rappresentanti delle autorità di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.
2. Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.
3. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE presenta al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l’approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il presidente è scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente al corrente, tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.
Una volta nominato, il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti. Il suo mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.
4. Qualora il presidente del consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.
A seguito delle dimissioni d’ufficio del vicepresidente del consiglio di vigilanza in qualità di membro del comitato esecutivo, pronunciate conformemente allo statuto del SEBC e della BCE, il Consiglio può, su proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione al fine di destituire il vicepresidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.
A tali fini, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla BCE di ritenere riunite le condizioni per la destituzione del presidente o del vicepresidente del consiglio di vigilanza dal suo incarico; la BCE risponde a tale comunicazione.
5. I quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo non assolvono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE. Tutti i rappresentanti della BCE hanno diritto di voto.
6. Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.
7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, il consiglio di vigilanza adotta decisioni relative all’adozione dei regolamenti di cui all’, paragrafo 3, a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’, paragrafo 4, TUE e all’ del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, per i membri che rappresentano le autorità degli Stati membri partecipanti. Ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri.
8. Fatto salvo l’, il consiglio di vigilanza svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest’ultimo, seguendo una procedura che sarà stabilita dalla BCE. I progetti di decisione sono trasmessi contemporaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Un progetto di decisione è considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, si applica la procedura di cui all’, paragrafo 8. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore. Se solleva obiezioni riguardo ad un progetto di decisione, il consiglio direttivo ne dà motivazione scritta, in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria. Se una decisione è modificata sulla scorta di un’obiezione del consiglio direttivo, uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro può notificare alla BCE il suo disaccordo motivato con l’obiezione e si applica la procedura di cui all’, paragrafo 7.
9. Un segretariato sostiene a tempo pieno le attività del consiglio di vigilanza, inclusa la preparazione delle riunioni.
10. Il consiglio di vigilanza istituisce, votando in base alle regole di cui al paragrafo 6, un comitato direttivo, a composizione più ristretta, costituito di suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, inclusa la preparazione delle riunioni.
Il comitato direttivo del consiglio di vigilanza non dispone di poteri decisionali. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza eccezionale di quest’ultimo, dal vicepresidente del consiglio di vigilanza. La composizione del comitato direttivo garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il comitato consta di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE. Il comitato direttivo assolve i suoi compiti preparatori nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.
11. Un rappresentante della Commissione può, su invito, partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatore. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.
12. Il consiglio direttivo adotta norme interne che disciplinano in dettaglio il suo rapporto con il consiglio di vigilanza. Anche il consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno, votando secondo le regole di cui al paragrafo 6. Entrambi gli insiemi di norme sono resi pubblici. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.
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