Art. 25 · Separazione dalla funzione di politica monetaria

Art. 25

Separazione dalla funzione di politica monetaria

In vigore dal 15 ott 2013
Separazione dalla funzione di politica monetaria 1.   Nell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti. 2.   La BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, né sono da essi determinati. Inoltre, i compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti relativi al CERS né con qualsiasi altro compito. La BCE informa il Parlamento europeo e il Consiglio di come si è conformata alla presente disposizione. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non incidono sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria. Il personale coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell’assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. 3.   La BCE adotta e pubblica le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali. 4.   La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati. 5.   Al fine di garantire la separazione tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza la BCE istituisce un gruppo di esperti di mediazione. Questo gruppo di esperti risolve le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un’obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza. Comprende un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE adotta e rende pubblico il regolamento istitutivo di tale gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno.
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