Art. 21
Parlamenti nazionali
In vigore dal 15 ott 2013
Parlamenti nazionali
1. Allorché presenta la relazione di cui all’, paragrafo 2, la BCE trasmette simultaneamente questa relazione direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.
I parlamenti nazionali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate su tale relazione.
2. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere alla BCE di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti alla BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento.
3. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell’autorità nazionale competente.
4. Il presente regolamento fa salva la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l’assolvimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE dal presente regolamento e per lo svolgimento di attività da esse eseguite conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1024:oj#art-21