Art. 20 · Responsabilità e relazioni

Art. 20

Responsabilità e relazioni

In vigore dal 15 ott 2013
Responsabilità e relazioni 1.   La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell’attuazione del presente regolamento in conformità del presente capo. 2.   La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo una relazione sull’esecuzione dei compiti attribuitile dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l’importo del contributo per le attività di vigilanza di cui all’. 3.   Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione pubblicamente al Parlamento europeo, e all’Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro. 4.   Su sua richiesta, l’Eurogruppo può procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza della BCE riguardo all’esecuzione dei compiti di vigilanza, in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro. 5.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE partecipa ad audizioni riguardo all’esecuzione dei compiti di vigilanza dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. 6.   La BCE risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, o dall’Eurogruppo conformemente alle proprie procedure e in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro. 7.   Allorché esamina l’efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell’.2 dello statuto del SEBC e della BCE, la Corte dei conti europea tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal presente regolamento. 8.   Su richiesta, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti di vigilanza qualora tali discussioni siano richieste per l’esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e la BCE concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi del pertinente diritto dell’Unione. 9.   La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE. La BCE e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l’altro, l’accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza.
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