Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 ott 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro la cui moneta è l’euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l’euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell’;
2) «autorità nazionale competente»: un’autorità nazionale competente designata da uno Stato membro partecipante a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (13), e della direttiva 2013/36/UE;
3) «ente creditizio»: un ente creditizio come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
4) «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all’, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
5) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (14);
6) «conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario come definito all’, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;
7) «autorità nazionale designata»: un’autorità designata di uno Stato membro partecipante ai sensi del pertinente diritto dell’Unione;
8) «partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata come definita all’, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;
9) «meccanismo di vigilanza unico» (MVU): il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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